Diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale: “diritti processuali essenziali”

“Il principio del contraddittorio è violato se la decisione poggia su argomenti non sottoposti al previo contradittorio delle parti, così da consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere”

Diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale: “diritti processuali essenziali”

In più occasioni, i Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato la rilevanza del principio “audiatur et altera pars”, essendo fondamentale che, all’interno di un dato procedimento, venga assicurata a ciascuna parte di esaurire tutte le proprie facoltà difensive.

Il contraddittorio esprime una regola di condotta soggettiva; richiama il diritto di controbattere, di confutare, di contrastare. Il diritto, appunto, di contraddire1. Il processo è in sé considerato “giusto” - e quindi legittimo - se è condotto nel contraddittorio tra le parti; il secondo comma dell’art. 111 Cost. prescrive che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale” e in tempi di ragionevole durata. Le parti, dunque, devono avere l'effettiva possibilità di partecipare al processo, di influire sullo svolgimento dello stesso e sul contenuto della decisione, attraverso svariate attività, quali le deduzioni, la richiesta di prove, l'allegazione di fatti2.

È l’art. 101 cod. proc. civ. a statuire che "il giudice assicura il contraddittorio”. Se non c’è contraddittorio tra le parti il processo è ingiusto e, quindi, illegittimo: la decisione di un Tribunale deve essere emessa sempre e soltanto dopo che entrambe le parti del giudizio abbiano avuto adeguata possibilità di esporre le proprie difese.
L’importanza - o, come detto poc’anzi, la rilevanza - di tale principio è stata di recente ribadita dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sez. I Civile, che, con ordinanza adottata il 9 luglio 2025, ha affermato che: “il principio del contraddittorio, stabilito dall’art. 101 c.p.c., correlato con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, esige che il contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo (In tal senso, Cass., SS. UU., 25 novembre 2021, n. 36596, ha affermato che “… la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”). Il principio del contraddittorio è necessariamente correlato al diritto di difesa”.
E la “deroga” alla forma orale non può, in alcun modo, tradursi in una compressione ingiustificata delle prerogative difensive perché anche nel processo scritto, le parti devono essere messe in condizione di interloquire in modo paritario, pena la lesione di garanzie fondamentali. In questo contesto si inserisce un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione3 secondo cui “In tema di discussione cd. cartolare, ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. nella l. n. 77 del 2020, ove il giudice, a fronte dell’irrituale deposito di una memoria diversa dalle note scritte previste dalla citata disposizione, abbia dato corso alla decisione della causa di merito, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta della controparte di un termine per il deposito di note difensive in replica, si verifica un’indebita compressione del dritto di difesa, che dà luogo ad una violazione del contraddittorio”).

In conclusione, "è indubbio che l’utilizzazione ai fini della decisione di documentazione acquisita in violazione del contraddittorio costituisce nocumento al diritto di difesa. (…) la cui lesione comporta la nullità del provvedimento senza che la parte il cui diritto processuale è stato leso abbia l’onere di allegare o di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico ulteriore rispetto a quello relativo al compiuto esercizio del suo diritto” (Corte di Appello di Catanzaro, ord. cit.).

 Note

1. Avv. Gianfranco Dosi, “Il contradittorio nel procedimento civile”

2. Colesanti, Principio del contraddittorio e procedimenti speciali, in RDPr, 1974, 585; Comoglio, La garanzia costituzionale dell'azione e il processo civile, Padova, 1970, 17; Lombardi, Principio del contraddittorio, in Comm. Verde, Vaccarella, Torino, 2001, 749; E.F. Ricci, Principio dispositivo come problema di diritto vigente, in RDPr, 1974, 380

3. Cass. Civ., 4 marzo 2025, n. 5721

 

  • Mercoledì, 30 Luglio 2025 08:44
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