Dal latino civilis – der. di civis "cittadino", per diritto civile si intende, in senso ampio, quel complesso di norme giuridiche, di diritto privato, che si applica a tutti i cittadini, intesi quali parte di uno Stato e con particolare attenzione alla loro convivenza all’interno dello Stato.
Si contrappone all’altra branca del diritto privato e cioè al diritto commerciale.
Comprende in particolare: la materia dei contratti, delle obbligazioni, dei diritti reali, delle persone e della famiglia, delle successioni a causa di morte e della responsabilità civile.
Dal combinato disposto degli artt. 1 e 10 del Testo Unico Bancario (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) si evince che la Banca ha carattere di “impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria”, intesa come “raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito”. “Le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali.”
Il diritto bancario, di tal guisa, rappresenta quella branca del diritto attinente alla banca, intesa sia nell’accezione privatistica e quindi afferente alla sua attività tipica, tesa a soddisfare talune esigenze economiche servendosi di strumenti previsti dalla legge, che in quella pubblicistica quale istituto di credito che instaura rapporti giuridici attivi e passivi con gli organi di vigilanza.
Le materie che abbraccia il diritto bancario non riguardano solo tutela del risparmio e l’accesso all’investimento ma anche altre attività di natura finanziare come ad esempio il leasing ed il factoring.
Ai sensi dell’art. 2082 c.c.: “L’imprenditore è chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi”.
Il diritto commerciale ruota proprio intorno alla figura dell’imprenditore e racchiude l’insieme delle norme giuridiche che disciplinano l’attività commerciale e l'esercizio dell'impresa, sia ad opera del singolo che di un gruppo organizzato (società o consorzi).
Comprende una molteplicità di materie: l’azienda, le procedure concorsuali, la regolamentazione dei contratti d'impresa, i titoli di credito (es. assegni, cambiali), i segni distintivi ed i diritti di privativa, le modalità di repressione della concorrenza sleale, la regolamentazione del mercato e l’antitrust.
Il diritto tributario è una branca del diritto finanziario che racchiude quel complesso di norme e di principi che governano l’istituzione e l’attuazione dei tributi.
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” (art. 28 Cost.). Il Tributo, quale prelievo coattivo di ricchezza esercitato dallo Stato, da un ente pubblico o da altra amministrazione, rappresenta la manifestazione dell’esercizio delle potestà d’imperio dello Stato.
Sarebbe riduttivo ascrivere al diritto in parola la sola regolamentazione della fase acquisitiva dei mezzi finanziari occorrenti allo Stato per il raggiungimento delle proprie finalità, in quanto la materia si estende all’attività di redistribuzione della ricchezza, sorretta da principio di proporzionalità in base alla capacità contributive del contribuente, alle finalità promozionali, potendo la leva tributaria diventare uno strumento di politica fiscale per promuovere determinate istituzioni o attività (agevolazioni alla famiglia, alle attività “no-profit”, alla proprietà contadina, ecc.) per finire alle finalità disincentivanti inteso come strumento fiscale con funzione di “indirizzo” dei comportamenti dei contribuenti al fine di promuoverne alcuni (ad es., determinati consumi anziché altri) e disincentivarne altri (ad es., l’emissione di sostanze inquinanti che si traducono in un danno per il bene ambiente)
Appartenente al tronco normativo del diritto pubblico, il diritto amministrativo abbraccia l’insieme delle norme che disciplinano l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, l’attività amministrativa ed i rapporti tra le varie espressioni del pubblico potere ed i cittadini.
“L’attività amministrativa è la manifestazione della funzione pubblica, contenuta entro il limite positivo posto dalla disposizione normativa che attribuisce il potere, mediante la quale i soggetti all’uopo preposti provvedono alla cura concreta degli interessi pubblici affidati” (Cfr. Manuale di Diritto Amministrativo, Francesco Caringella)
Il diritto amministrativo interessa non solo le materie attinenti ad esempio al procedimento amministrativo, gli enti pubblici, i contratti, il pubblico impiego ma anche le tematiche della sicurezza pubblica, del governo del territorio, dell'ambiente, delle professioni, dell'urbanistica e dell’edilizia prevedendo particolari sanzioni nel caso di comportamenti omissivi o trasgressivi da parte di privati.
Il complesso di norme, atte alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla tutela e garanzia dei diritti fondamentali del lavoratore, costituisce quel ramo del diritto distinto sotto la nomenclatura giuridica di diritto del lavoro.
Oggetto specifico e cuore pulsante della materia è la disciplina delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, tenuto conto che quest’ultimo, quanto meno economicamente, si trova in una posizione di inferiorità con il datore di lavoro ed è ritenuto come parte debole rispetto a questo.
Le sue origini risalgono alla necessità di regolare ed attenuare le problematiche sorte con la prima rivoluzione industriale
Sono altresì oggetto di regolamentazione, le relazioni sindacali, sicurezza sul lavoro, le assicurazioni sociali e previdenziali.
Dal latino poenalis che concerne la pena - il castigo, il diritto penale rappresenta quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato inteso quale fatto umano, conforme ad una fattispecie penale incriminatrice, antigiuridico e colpevole.
Ne discende che chiunque ponga in essere condotte, attive o passive, riconosciute e previste dall’ordinamento come reato, è passibile di sanzioni afflittive comminate dall’autorità giudiziaria consistenti in pene, detentive o pecuniarie e misure si sicurezza, applicate attraverso il procedimento penale e nel rispetto delle garanzie da questo preposte.
La disposizione penale è composta dal precetto, che proibisce un determinato comportamento umano e dalla sanzione, che prevede le conseguenze per la violazione del precetto.
In base al principio di determinatezza, la pena deve essere comprensibile al punto che tutti i soggetti possano capire quali comportamenti sono leciti e quali sono illeciti
Nel caso di controversie è possibile declinare il ricorso al procedimento giudiziario ed avviare un metodo alternativo di risoluzione. Si tratta, più precisamente, di una deroga volontaria, in favore dell'autonomia privata, al principio generale secondo cui la giurisdizione è esercitata dalla magistratura.
Tale istituto, disciplinato dagli art. 806 – 840 c.p.c., attribuisce alle parti il potere di affidare la risoluzione della controversia a giudici privati, detti arbitri, che si pronunciano con una decisione in merito (lodo) vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita anche in via forzata.
Affinché le parti possano avvalersi di questa facoltà è necessario che le stesse stipulino la “convenzione di arbitrato” sotto forma di compromesso o clausola compromissoria.
La possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale è esclusa in caso di questioni afferenti diritti indisponibili, quali quelle di stato e separazione.
A colmare la lacuna codicistica circa la definizione di famiglia è la lettera di cui all’art. 29 della Costituzione: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”
Suddetta definizione si collega, in maniera ineludibile, all'art. 2 Cost., ove si afferma che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Il diritto di famiglia comprende tutte quelle norme che hanno come fulcro essenziale gli status familiari (coniuge, figlio, padre etc) ed i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia.
Il diritto in parola si distacca dalle altre branche del diritto privato, avvicinandosi alla ratio del diritto pubblico, in quanto va a tutelare un interesse collettivo (della famiglia) e non un interesse del singolo.
Oltre alla famiglia ed al matrimonio, le tematiche oggetto della disciplina sono: convenzioni matrimoniali, scioglimento matrimoniale e separazione dei coniugi, regime patrimoniale della famiglia, filiazione, adozione e affidamento, gli alimenti
Il diritto societario costituisce un particolare ramo del diritto commerciale che disciplina tutte le questioni attinenti alla società intesa, ai sensi dell’art. 2247 c.c., come il contratto con il quale “due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”
Nello specifico sono oggetto di regolamentazione tutti gli aspetti tipici della vita societaria che vanno dal momento della costituzione sino lo scioglimento e la liquidazione delle società.
In tale disciplina, rientra altresì tutta la normativa riguardante la governance ed il controllo della società, i rapporti patrimoniali fra soci, le operazioni societarie straordinarie e la gestione della crisi di impresa.