L’Istituto di Credito risponde per l’illecito del Promotore Finanziario per i danni recati a terzi e, a tal fine, è sufficiente un semplice nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito ed il conferimento di promuovere affari. (Corte di Cassazione Sez. III, n. 25442 del 18.12.2015).
Sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale suindicato, l’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie), con Decisione n. 1921 del 16 ottobre 2019, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da una risparmiatrice nei confronti della Banca per la condotta tenuta dal Promotore Finanziario.
Prima di analizzare il caso sottoposto al Collegio, è doveroso premettere che l’ACF è un Organo, istituito dalla CONSOB con delibera n. 19602 del 4.05.2016, di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra gli Investitori “retail” (ossia i risparmiatori che non possiedono particolari esperienze e conoscenze nel settore) e gli Intermediari finanziari (soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano gli investimenti finanziari).
Le controversie sottoponibili al vaglio dell’ACF possono riguardare la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza ed informazione, ovverosia tutti quegli obblighi che per legge sono posti a carico dei soggetti che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
Le modalità ed i termini per proporre ricorso sono contenuti nel Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (c.d. “Regolamento”), e sono indicate sul sito web dell’ACF www.acf.consob.it.
Tra le condizioni necessarie per proporre ricorso vi è la preventiva presentazione di un’istanza di reclamo all’Intermediario da parte dell’investitore, seguita da una risposta insoddisfacente ovvero da una mancata risposta nel termine di 60 giorni dalla sua presentazione. Il ricorso all’ACF andrà proposto entro un anno dalla presentazione del suddetto reclamo.
Tale sistema di risoluzione delle controversie è stato istituito per garantire ai risparmiatori una maggiore tutela, anche in tempi più rapidi (il Regolamento prevede che il Collegio adotti la decisione nel termine di 180 giorni dal deposito delle repliche da parte dell’Intermediario nel fascicolo elettronico).
Ed infatti, sempre più frequenti sono i contratti stipulati tra gli investitori e gli Istituti che offrono servizi di investimento, ma il rapporto che viene a crearsi tra le parti è di tipo “asimmetrico”, squilibrato poiché i primi assumono la veste di “parte debole” e, spesso, gli ordinari mezzi giurisdizionali non riescono a garantire una piena tutela dei loro diritti.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha cristallizzato il principio di diritto secondo cui il comportamento degli Istituti di Credito deve essere giudicato in maniera più rigorosa, essendo loro richiesto un grado di diligenza elevato che possa evitare il verificarsi di eventi dannosi per i clienti. (Corte di Cassazione, sentenze n.11123/2015, n. 17039/2009, n. 12093/2001, n. 4571/1992, n. 72/1997, n.4389/1999).
Passando, ora, alla fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, la ricorrente, difesa dallo Studio Legale Caridi, lamentava di essere stata truffata dal Promotore, e richiedeva all’Istituto di Credito, presso il quale lo stesso lavorava, la restituzione della somma di denaro indebitamente sottratale, in virtù del rapporto di solidarietà sussistente tra la Banca ed il dipendente. L’intermediario, però, negava qualsiasi tipo di responsabilità e, pertanto, la risparmiatrice adiva la sede stragiudiziale dell’ACF. Quest’ultimo, convenendo con la tesi prospettata dalla cliente, dichiarava l’Intermediario tenuto al risarcimento dei danni a favore della medesima, fissando il termine per l’esecuzione della decisione.
L’Arbitro, rigettate tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla Banca convenuta, accoglieva le doglianze esposte dalla ricorrente, riconoscendo sussistente la responsabilità solidale dell’Intermediario per le condotte tenute dal Promotore finanziario, nei confronti dei terzi danneggiati. In motivazione, difatti, è dato leggersi “la richiesta di effettuare investimenti da parte della Ricorrente è stata compiuta nell’ambito dell’attività propria del promotore e delle mansioni a lui affidate dall’intermediario preponente, così integrandosi quel rapporto di “occasionalità necessaria” tra fatto illecito e mansioni affidate che la giurisprudenza reputa necessario ai fini della sussistenza della responsabilità dell’intermediario”.
Il Collegio ha intravisto un “deficit di correttezza e di diligenza nella prestazione dei servizi di investimento da parte del promotore”, accertando, così, la responsabilità dell’Intermediario per la violazione dei suddetti obblighi, perché posta in essere dal Promotore nello svolgimento delle prestazioni di servizio di investimento.