“Il mero riferimento alla relazione di parentela tra l’interessato (al rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia) ed un soggetto ritenuto pericoloso o pregiudicato, non è sufficiente per dimostrare l’inesistenza del requisito della buona condotta in capo al primo, essendo in proposito
necessario che, con puntuale motivazione, vengano indicati quali comportamenti riscontrati nella condotta dell’interessato, in rapporto alla accertata parentela, avrebbero imposto un tale accentuato rigore, onde prevenire possibili abusi”
Questo è quanto statuito dal TAR Calabria – Catanzaro, con sentenza n. 833/2012.
Il Giudice amministrativo adito, ha altresì ribadito che “l’Amministrazione, di contro, avrebbe dovuto accertare in concreto se i vincoli di parentela evidenziati comportavano un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi, da valutarsi in relazione a specifici fatti o parametri”.