Entra in vigore oggi, 10 ottobre 2025, la legge contro l’uso illecito dell’intelligenza artificiale.
Si tratta della prima legge nazionale sull’intelligenza artificiale che, oltre a recare princìpi generali in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, introduce nel nostro ordinamento giuridico una serie di nuovi illeciti e circostanze aggravanti per contrastare l’abuso – sempre più comune – dei sistemi di AI.
In particolare, l’articolo 26 della legge in questione disciplina gli interventi di modifica al Codice penale e ad ulteriori disposizioni di carattere penale. Analizziamone qualcuno.
1. Introduzione di una aggravante comune (art. 61, comma 11-decies cod. pen.)
La pena è aumentata se il fatto è stato commesso “mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”.
2. Introduzione di una aggravante speciale (art. 294, comma 2, cod. pen.)
Per chiunque attenti ai diritti politici di un cittadino è previsto un inasprimento di pena se “l’inganno è posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”. In quest’ultimo caso, la pena base (reclusione da uno a cinque anni) viene aumentata, passando ad una reclusione da due a sei anni.
3. Introduzione del delitto di “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale” (art. 612-quater cod. pen.)
All’interno del Codice penale, dopo l’articolo 612-ter è inserito l’art. 612-quater:
“Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate”.
4. Introduzione di una aggravante al reato di aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
All’articolo 2637 del Codice civile – “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni” – è aggiunto il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
5. Introduzione di una fattispecie alla Legge sulla protezione del diritto d’autore (art. 171, comma 1, lett. a-ter), L. 22 aprile 1941, n. 633)
All’articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 è stata inserita la lettera a-ter):
“Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: […]
a-ter): riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale”.
6. Introduzione di una particolare aggravante in materia di intermediazione finanziaria (art. 185, comma 1, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)
All’articolo 185, comma 1, del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria è aggiunto il seguente periodo: “La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale”.
In definitiva, può concludersi che le nuove disposizioni in materia di intelligenza artificiale rappresentano un passo significativo verso una regolamentazione più consapevole e al passo con i tempi.
In un contesto in cui la tecnologia evolve con rapidità e l’AI assume un ruolo sempre più centrale, il Legislatore sembra aver riconosciuto la necessità di bilanciare innovazione e tutela, prevenendo gli abusi di uno strumento tanto potente quanto potenzialmente rischioso.