La riforma operata dal Legislatore nel 2012 ha riguardato tutti gli aspetti inerenti la filiazione, compresi i diritti ereditari e quelli di mantenimento.
Tale ultimo aspetto è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, mediante le quali è stato affermato il principio secondo cui “l’art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono quelli previsti nell’art. 147 c.c. (obbligo di mantenere, educare ed istruire il figlio), con conseguente applicazione dell’art. 148 c.c., che specifica la misura in cui i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli. Con l’art. 261 c.c. il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità anche per quanto riguarda l’obbligo del mantenimento” (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 11 aprile 2011, n. 8227).
I Giudici di legittimità hanno, altresì, affermato che l’assegno di mantenimento in favore dei figli legittimi può essere ridotto qualora questo incida negativamente sul reddito del padre, al punto tale da non consentirgli di assicurare lo stesso tenore di vita anche ai figli naturali.
A seguito della clamorosa sentenza della Suprema Corte, intervenuta prima della novella legislativa del 2012, si è andata a consolidare una giurisprudenza di merito che ha riconosciuto l’obbligo di mantenimento sia ai figli legittimi che a quelli naturali, a seguito di riconoscimento giudiziale di paternità, senza disparità di trattamento.
Sul punto, anche la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catanzaro, con la sentenza n. 699/2018 del 21.02.2018, in accoglimento della domanda attorea, ha riconosciuto la paternità biologica del convenuto nei suoi confronti, ponendo a carico del padre l’onere di corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento del figlio, la somma di € 150,00 mensili.
I Giudici catanzaresi, in ossequio all’intervenuta riforma legislativa ed all’art. 337 septies c.c. (relativo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni), hanno riconosciuto, in favore dell’attore, un assegno di mantenimento proporzionato alle capacità economiche dell’obbligato valutando, altresì, l’autosufficienza economica del beneficiario.
In definitiva, l’obiettivo previsto dalla riforma in tema di filiazione naturale è stato raggiunto, attese le numerose pronunce che hanno disposto, a seguito di riconoscimento giudiziale di paternità, il mantenimento della prole senza alcuna distinzione tra figli nati in costanza di matrimonio e non.