Il T. A. R. Lombardia – Sez. distaccata di Brescia (Sez. Prima), con ordinanza emessa in camera di consiglio del 31/07/2014, ha disposto che “l’art. 42-bis del d. lgs. 151/01 non condiziona la possibilità dell’assegnazione alla presenza di un profilo professionale gemello, in quanto è
sufficiente che vi sia corrispondenza retributiva”.
Ribadendo comunque che il diniego del beneficio di cui alla precitata norma deve essere
subordinato ad una motivazione sufficiente e precisata in modo puntuale.